Clausole contrattuali standard
ADDENDUM ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD
(MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento)
- Il presente Addendum alle Clausole contrattuali standard (2021/914/UE) (“Addendum”) costituisce una parte inscindibile dei Termini e Condizioni per la Fornitura dei Servizi professionali e di protezione di ESET (“Termini”), ai sensi dei quali ESET fornisce al Cliente Servizi professionali e di protezione (“Servizi”) e che fanno riferimento al presente Addendum.
- Il presente Addendum si applica nel caso in cui le parti siano tenute a stipulare clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (“GDPR”) e nella misura in cui vi sarà un trasferimento o un trattamento di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo o di un Paese designato come sicuro dalla decisione della Commissione europea, come richiesto nel contesto della fornitura di Servizi.
- Salvo particolari disposizioni contrarie di cui al presente Addendum, il significato di tutti i termini in maiuscolo contenuti nel presente documento sarà quello definito nei Termini e nel relativo Supplemento A – Accordo sul trattamento dei dati (“DPA”, dall’inglese “Data Processing Agreement”).
- ESET ha facoltà di modificare di volta in volta e in maniera unilaterale il presente Addendum qualora tale modifica si renda necessaria in ragione di modifiche alle leggi applicabili o della decisione della Commissione europea sulle clausole contrattuali standard, incluso il caso in cui la Commissione europea adotti nuove clausole standard di protezione dei dati ai sensi di quanto previsto nel GDPR. In tali casi, ESET è tenuta a inviare una notifica tramite e-mail al Cliente non meno di trenta (30) giorni prima dell’attuazione di tali modifiche al presente Addendum e a pubblicarla su un sito web dedicato. ESET ha inoltre facoltà di modificare unilateralmente il presente Addendum alle stesse condizioni previste per la modifica unilaterale dei Termini nelle disposizioni pertinenti.
- Attraverso l’accettazione dei Termini, ESET e il Cliente concordano di essere vincolati al presente Addendum che incorpora le Clausole contrattuali standard della Commissione europea (2021/914/UE) (“Clausole contrattuali standard”) ai Termini senza la necessità di una loro ulteriore esecuzione. Le Clausole contrattuali standard costituiscono parte integrante del presente Addendum e si applicano senza necessità di ulteriore esecuzione. In caso di conflitto tra il presente Addendum e i Termini, prevarranno le disposizioni di cui al presente Addendum.
- Le parti che hanno sottoscritto i Termini hanno ivi specificamente concordato i seguenti punti in relazione alle Clausole contrattuali standard:
- Clausola 11 – Ricorso – Il paragrafo facoltativo non deve essere incluso.
- Clausola 17 – Legislazione vigente – L’Addendum è disciplinato dalla leggi della Repubblica Slovacca.
- Clausola 18 – Scelta del foro e giurisdizione – Eventuali controversie derivanti dal presente Addendum saranno risolte presso i tribunali della Repubblica Slovacca.
PIANO
Clausole contrattuali standard
SEZIONE I
Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione
(a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1) in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.
(b) Le parti:
(i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell’allegato I.A. (di seguito «esportatore»), e
(ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall’esportatore, direttamente o indirettamente tramite un’altra entità anch’essa parte delle presenti clausole, elencate nell’allegato I.A. (di seguito «importatore»)
hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).
(c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all’allegato I.B.
(d) L’appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.
Clausola 2 Effetto e invariabilità delle clausole
(a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell’appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
(b) Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l’esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
Clausola 3 Terzo beneficiario
(a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell’esportatore e/o dell’importatore, con le seguenti eccezioni:
(i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;
clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b); modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g); modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b);
(iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e);
(iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d); moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f);
(v) clausola 13;
(v) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);
(vii) clausola 16, lettera e);
clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b); modulo quattro: clausola 18.
(b) La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.
Clausola 4 Interpretazione
(a) Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
(b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
(c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.
Clausola 5 Gerarchia
In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell’accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.
Clausola 6 Descrizione dei trasferimenti
I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell’allegato I.B.
Clausola 7 — Facoltativa Clausola di adesione successiva
(a) Un’entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l’accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l’appendice e firmando l’allegato I.A.
(b) Una volta compilata l’appendice e firmato l’allegato I.A, l’entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell’allegato I.A.
(c) L’entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all’adesione.
SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI
Clausola 8 Garanzie in materia di protezione dei dati
L’esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l’importatore, grazie all’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.
8.1 Istruzioni
(a) L’esportatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell’importatore, che agisce in qualità di titolare del trattamento.
(b) L’esportatore informa immediatamente l’importatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, compreso qualora tali istruzioni violino il regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell’Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
(c) L’importatore si astiene da qualunque azione che impedisca all’esportatore di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.
(d) Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l’esportatore, a scelta dell’importatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell’importatore e certifica a quest’ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all’importatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.
8.2 Sicurezza del trattamento
(a) Le parti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante la trasmissione, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali (2), nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
(b) L’esportatore assiste l’importatore nel garantire un’adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera a). In caso di violazione dei dati personali trattati dall’esportatore a norma delle presenti clausole, l’esportatore informa l’importatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l’importatore nel porvi rimedio.
(c) L’esportatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
8.3 Documentazione e rispetto
(a) Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole.
(b) L’esportatore mette a disposizione dell’importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.
Clausola 9 Ricorso a sub-responsabili del trattamento
Non applicabile al rispettivo modulo e alla natura del trasferimento.
Clausola 10 Diritti dell’interessato
Le parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli interessati a norma della legislazione locale applicabile all’importatore o, per il trattamento dei dati da parte dell’esportatore nell’UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.
Clausola 11 Ricorso
(a) L’importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.
Clausola 12 Responsabilità
(a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
(b) Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell’interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l’interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell’esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
(c) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all’interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l’interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
(d) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
(e) L’importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.
Clausola 13 Controllo
Non applicabile al rispettivo modulo.
SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE
Clausola 14 Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole
MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento (qualora il responsabile del trattamento stabilito nell’UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell’UE)
(a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell’importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l’accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all’importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
(b) Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
(i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
(ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili (3);
(iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
(c) L’importatore garantisce che, nell’effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all’esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l’esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
(d) Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta.
(e) L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un’applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).
(f) A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l’importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l’esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l’importatore devono adottare per far fronte alla situazione. L’esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell’autorità di controllo competente. In tal caso l’esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).
Clausola 15 Obblighi dell’importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche
MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento (qualora il responsabile del trattamento stabilito nell’UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell’UE)
15.1 Notifica
(a) L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore e, ove possibile, l’interessato (se necessario con l’aiuto dell’esportatore) se:
(i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un’autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull’autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
(ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all’importatore.
(b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all’importatore di informare l’esportatore e/o l’interessato, l’importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell’esportatore, l’importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
(c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l’importatore accetta di fornire periodicamente all’esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni ecc.).
(d) L’importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta.
(e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l’obbligo dell’importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l’esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
15.2 Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati
(a) L’importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all’autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un’attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L’importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l’importatore chiede l’adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l’autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell’importatore a norma della clausola 14, lettera e).
(b) L’importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell’esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell’autorità di controllo competente.
(c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l’importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un’interpretazione ragionevole della richiesta.
SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI
Clausola 16 Inosservanza delle clausole e risoluzione
(a) L’importatore informa prontamente l’esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
(b) Qualora l’importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l’esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all’importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
(c) L’esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
(i) l’esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all’importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
(ii) l’importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
(iii) l’importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un’autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.
In tali casi, informa l’autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.
I dati personali raccolti dall’esportatore nell’UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L’importatore dei dati certifica la cancellazione dei dati all’esportatore. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l’importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all’importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l’importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
(e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.
Clausola 17 Legislazione vigente
Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di un paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che troveranno applicazione le leggi della Repubblica slovacca.
Clausola 18 Scelta del foro e giurisdizione
Qualunque controversia derivante dalle presenti Clausole sarà risolta dagli organi giurisdizionali della Repubblica slovacca.
APPENDICE
ALLEGATO I
A. Elenco delle Parti
Esportatore dei dati: l’esportatore dei dati è ESET, come specificato nei Termini
Importatore dei dati – L’importatore dei dati è il Cliente (e le relative entità affiliate, ove applicabile), come specificato nei Termini.
B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO
Categorie di soggetti interessati
L’importatore dei dati, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’ATD, ha facoltà, nell’ambito dell’erogazione dei Servizi, di sottoporre al trattamento dei dati personali eventuali soggetti interessati a sua esclusiva discrezione. Tali dati personali possono riguardare principalmente utenti autorizzati dei dispositivi dell’importatore dei dati e/o dipendenti o appaltatori dell’importatore dei dati (e, ove applicabile, delle relative entità affiliate). Potrebbero inoltre riguardare individui i cui dati sono trattati dall’importatore dei dati o sui relativi dispositivi e forniti o messi a disposizione dell’esportatore dei dati nel periodo di esecuzione dei Servizi.
Categorie di dati personali trasferiti:
I Dati personali elaborati nell’ambito dell’erogazione dei Servizi potrebbero includere dati personali forniti o messi a disposizione dall’importatore dei dati nel periodo di fornitura dei Servizi e a sua esclusiva discrezione, in particolare dati personali inviati nell’ambito di richieste di assistenza relative ai Servizi o durante il processo di gestione di richieste relative ai Servizi, ovvero Dati personali che possano essere accessibili o messi a disposizione dell’esportatore dei dati in caso di concessione di un accesso di tipo temporaneo o permanente da parte dell’importatore dei dati ai propri Prodotti o dispositivi nel periodo di esecuzione dei Servizi.
Categorie speciali di dati
L’importatore dei dati, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’Accordo sul trattamento dei dati, ha facoltà di inviare speciali categorie di dati nell’ambito della fornitura dei Servizi, nella misura stabilita e controllata dall’esportatore dei dati e a sua esclusiva discrezione.
Frequenza del trasferimento: Su base continua
Natura del trattamento: Automatizzato.
Finalità del trasferimento dei dati e dell’ulteriore trattamento: Fornitura del Servizio in base a quanto definito negli allegati dei Termini.
Periodo di conservazione dei dati personali: In base a quanto definito nell’ATD.
Riferimenti:
(1) Qualora l’esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un’istituzione o di un organo dell’Unione in qualità di titolare del trattamento, l’utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.45/2001 e la decisione n.1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.
(2) Compreso il fatto che il trasferimento e l’ulteriore trattamento riguardino o meno dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.
(3) Per quanto riguarda l’impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell’ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un’esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l’assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all’importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull’esistenza o sull’assenza di richieste nello stesso settore e/o sull’applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.